La procura è un negozio giuridico che consente ad un soggetto di attribuire ad un altro il potere di compiere atti giuridici in nome e per suo conto e quindi di rappresentarlo nei confronti dei terzi. Si tratta di un istituto previsto e disciplinato dal codice civile agli articoli 1387 e seguenti fra le norme sulla rappresentanza e al quale si applicano gli articoli 1708, 1722, 1723, 1724 e 1726 sul mandato. A seconda del ventaglio di poteri conferito al procuratore la dottrina ha individuato la procura generale, speciale e generica.

Nei casi in cui dev’essere prodotta in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata bisogna recarsi dal notaio. La presenza di tale professionista nel rapporto giuridico di rappresentanza è fondamentale per adottare la tipologia di procura più idonea alla fattispecie negoziale che il procuratore andrà a porre in essere.

Natura e funzione della procura

La dottrina ha inquadrato la procura fra i negozi unilaterali recettizi. Non c’è dubbio sul fatto che la procura sia un negozio autonomo rispetto al negozio giuridico in forza del quale viene conferita. Si ritiene inoltre avere una causa propria individuabile nella funzione di autorizzare il rappresentante ad agire in luogo del rappresentato di fronte ai terzi. Un’altra funzione della procura si rinviene nell’essere un negozio preparatorio al negozio successivo che il rappresentante andrà a porre in essere. Ciò giustifica la necessità che la procura sia redatta nella stessa forma prevista per il contratto che andrà a concludere il rappresentante.

La procura non può durare più a lungo della vita del conferente. La sua durata dipende dalla sua portata ovvero se è generale o speciale oppure dai limiti temporali imposti nella stessa ad opera del conferente. Il codice civile infatti prevede delle cause di modifica ed estinzione della procura che possono essere soggettive o oggettive. È un negozio revocabile

Per attribuire validamente la rappresentanza tramite la procura è necessario che il rappresentato abbia la capacità d’agire. Al contrario, il rappresentante può agire come tale validamente anche con la sola capacità di intendere e di volere.

I tipi di procura: generale, speciale e generica

La procura può essere generale, generica e speciale. Tale triplice distinzione si ricava dalla lettura dell’articolo 1708 del codice civile sul mandato che è applicabile anche alla procura. La norma afferma: “Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.

Come il mandato può essere generale, generico o specifico così lo può essere anche la procura.

La procura è generale quando attribuisce la rappresentanza a compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio del rappresentato che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Infatti “Il mandato generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, se non sono indicati espressamente”.

La procura è generica invece quando attribuisce la rappresentanza a compiere tutti gli atti giuridici riconducibili ad un tipo negoziale. Un esempio è la procura a vendere: Tizio conferisce procura a Caio di vendere. Caio può vendere ogni bene di tizio.

La procura specifica infine attribuisce la rappresentanza relativamente ad un unico atto giuridico determinato: si pensi ad esempio alla procura conferita per vendere un determinato bene immobile.

ll criterio in base al quale le procure vengono distinte pertanto si fonda sull’ampiezza dei poteri attribuiti al procuratore. Tali poteri sono tanto più ampi quanto meno specifica è l’attribuzione degli stessi al procuratore.

La forma della procura generale e speciale

La procura dev’essere effettuata nella stessa forma prevista per l’atto giuridico che il rappresentato andrà a compiere. Per gli atti che richiedono la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata pertanto è necessario che la procura venga fatta da un notaio.

La procura può anche essere un atto con la forma di semplice scrittura privata come ad esempio è per la procura alle liti o per la procura ad agenti di assicurazione. Anche queste procure tuttavia, generalmente redatte in forma di scrittura privata, possono essere redatte per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Il trattamento tributario della procura generale e speciale

Il trattamento tributario della procura varia a seconda del suo contenuto. Tale contenuto determina le modalità di registrazione dell’atto in base a quanto previsto dal TUR. Gli atti di procura infatti possono essere soggetti a registrazione in caso d’uso o in termine fisso.

In ogni caso, ai fini del trattamento tributario, l’atto di procura notarile si inquadra all’interno degli atti aventi ad oggetto prestazioni a contenuto non patrimoniale.

La distinzione principale che si compie relativamente agli atti di procura è se il conferimento della rappresentanza avviene per il compimento di un solo atto o per il compimento di più atti.

La procura generale dal notaio

Ci si deve recare dal notaio per effettuare una procura generale quando la legge richiede per la stessa la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Come già accennato, con la procura generale un soggetto conferisce al procuratore il potere di compiere più affari in suo nome.

L’oggetto della procura generale può essere:

  • il compimento di tutti gli atti ordinaria amministrazione del rappresentato oppure
  • il compimento di atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione purché quest’ultimi siano espressamente indicati nella procura.

Il notaio che riceve una procura generale deve conservarla e registrarla. La procura generale infatti è un atto soggetto a registrazione ai sensi del TUR:

  • in caso d’uso, se effettuata sotto forma di scrittura privata non autenticata;
  • in termine fisso, se effettuata in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.

La tassazione della procura generale si compone di:

  • imposta di bollo in misura fissa pari a 30,00 euro;
  • imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro se l’atto è soggetto a registrazione in termine fisso.

La durata della procura generale può essere a tempo indeterminato. Il conferente tuttavia può sempre revocarla e farne terminare gli effetti.

Più procure nello stesso atto

Ci possono essere più procure generali all’interno dello stesso atto. Come afferma il secondo comma dell’articolo 21 del TUR, “Se le disposizioni contenute nell’atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che da’ luogo alla imposizione più onerosa”. In tal caso dunque l’atto sconta un’unica imposta di registro. L’imposta di registro è determinata unitariamente anche quando la procura conferisce la rappresentanza a più soggetti o è conferisce la rappresentanza da parte di più soggetti.

La procura speciale

Con la procura speciale il conferente attribuisce al procuratore il potere di eseguire un singolo e specifico atto individuato nella procura. Ad esempio Tizio, conferente, conferisce a Caio, procuratore, la procura per vendere con un unico atto due beni immobili. Caso diverso invece è quello in cui Tizio conferisce a Caio procura per vendere due beni immobili con atti separati. Si tratta in quest’ultimo caso di procura rilasciata per il compimento di più atti ovvero di procura generale.

La procura speciale può essere redatta come semplice scrittura privata o come atto pubblico o scrittura privata autenticata. È un atto soggetto a registrazione solo in caso d’uso e dunque l’imposta di registro sarà quella vigente alla data della richiesta e non a quella della formazione dell’atto. Su di essa, in ogni caso, è dovuta l’imposta di bollo in misura fissa pari a 16,00 euro per ogni quattro facciate e comunque ogni cento righe di scrittura.

Rientra in tale categoria di procura ed è pertanto soggetta allo stesso trattamento tributario, la procura rilasciata per l’intervento in assemblea di società.

Anche la procura speciale come quella generale non ha una durata prevista dalla legge. Può tuttavia essere revocata o estinguersi con la morte del rappresentato.

La procura institoria

La procura institoria è l’atto con cui l‘imprenditore autorizza l’institore all’esercizio dell’impresa o di una sua parte in applicazione degli articoli 2203 e 2204 del codice civile. L’articolo 2203 stabilisce che “È institore colui che è preposto dal titolare all’esercizio di un’impresa commerciale. La preposizione può essere limitata all’esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa. Se sono preposti più institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto”.

Il titolare di un impresa commerciale, o la società qualora l’impresa sia organizzata in forma societaria, può dare procura all’institore di compiere gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa. La procura può avere ad oggetto il compimento di tutti gli atti relativi all’esercizio dell’impresa o solo alcuni relativi ad una sede secondaria o un ramo dell’impresa. L’institore deve pertanto esercitare i poteri che gli sono stati attribuiti nei limiti della procura. Ai sensi dell’articolo 2204, primo comma, del codice civile infatti “L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura”.

La procura institoria viene data sotto forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Essendo un atto contenente più disposizioni viene assimilato alla procura rilasciata per il compimento di più atti e quindi una procura generale o generica.

Il trattamento fiscale della procura institoria

Il regime fiscale applicato pertanto è quello previsto per gli atti aventi per oggetto prestazioni a contenuto non patrimoniale. La procura data dalla società non si inquadra ai fini della disciplina tributaria applicabile tra i gli atti propri delle società e degli enti e ciò rileva ai fini dell’imposta di bollo. Le imposte da pagare sull’atto sono le seguenti:

  • imposta di bollo in misura fissa pari a 30,00 euro come previsto ai sensi del comma 1-bis1, n. 2), dell’allegato A della tariffa annessa al DPR 642/1972;
  • imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro;
  • imposta di bollo al registro delle imprese variabile a seconda che la nomina del procuratore venga fatta da un’impresa individuale (17,50 euro), una società di persone (59,00 euro) o una società di capitali (65,00 euro);
  • i diritti di segreteria per la nomina dell’institore al registro delle imprese dovuti nella misura prevista dal Decreto 17/07/2012.

Come per la procura generale anche la procura institoria contenente più disposizioni sconta un’unica imposta di registro. Lo stesso vale se la procura viene data a più institori.

La revoca della procura generale e speciale

La procura è un atto revocabile. Fino a quando non è stata svolta l’attività per la quale sono stati conferiti i poteri al procuratore il rappresentato può sempre modificare o revocare la procura. Sono solo due i casi in cui non è possibile revocare la procura:

  • quando è conferita anche nell’interesse del rappresentante o di terzi;
  • quando è conferita da più soggetti in un unico atto per il compimento di un affare d’interesse comune.

Tali eccezioni alla revoca si ricavano dalla lettura delle norme sul mandato e in particolare l’articolo 1723, secondo comma, del codice civile e l’articolo 1726 del codice civile.

Per revocare la procura bisogna recarsi dal notaio. Anche la revoca è un atto unilaterale recettizio. Non è tuttavia compito del notaio provvedere alla notifica al rappresentante della revoca della procura. Tale compito spetta a colui che l’ha conferita.

Quali documenti servono al notaio per ricevere una procura

Per ricevere una procura il notaio ha bisogno della documentazione necessaria a verificare:

  • l’identità del conferente e del procuratore nonché
  • le ulteriori informazioni necessarie a dare sicurezza alle operazioni cui darà seguito il procuratore in virtù della procura.

È necessario pertanto fornire in ogni caso la carta d’identità e il codice fiscale del conferente e del procuratore.

Altri documenti aggiuntivi possono essere ad esempio:

  • il titolo di acquisto dell’immobile in caso di procura a vendere o acquistare immobili;
  • quanto necessario ad identificare l’immobile nel caso di compravendita o donazione come ad esempio il certificato catastale;
  • il corrispettivo pattuito per la costituzione di diritti reali;
  • in ogni caso ogni elemento idoneo a definire i poteri del procuratore.