Cos’è il fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico disciplinato nel codice civile dall’articolo 167 all’articolo 171 che il legislatore ha collocato fra le norme che disciplinano il regime patrimoniale della famiglia. L’istituto infatti è uno strumento che consente ai coniugi di vincolare determinati beni appartenenti a entrambi o ad uno dei due per soddisfare i bisogni della famiglia. La destinazione dei beni al fondo e il vincolo posto su di essi li rende oggetto di un patrimonio separato. I coniugi possono così tutelare tali beni dalle pretese dei creditori derivanti da rapporti estranei alla sfera familiare.

Chi può costituirlo

Il fondo può essere costituito dai coniugi o dalle parti dell’unione civile.

I coniugi possono costituire il fondo sia che abbiano scelto il regime di comunione dei beni che il regime di separazione legale.

Il fondo può essere costituito anche da un terzo soggetto: si viene in questo caso a costituire un rapporto trilaterale. Se il fondo è costituito da un terzo per atto tra vivi, è necessaria l’accettazione dei coniugi per il perfezionamento del negozio giuridico. L’accettazione può essere anche posteriore alla costituzione. Il terzo può costituire il fondo anche per testamento a titolo di legato.

I beneficiari del fondo sono i coniugi e gli altri soggetti costituenti il fondo, salvo eccezioni.

Quali beni possono essere vincolati

I beni che possono essere vincolati sono:

  • beni immobili;
  • beni mobili registrati;
  • titoli di credito.

I titoli di credito possono essere vincolati solo se resi nominativi con l’annotazione del vincolo o in altro modo idoneo.

Si ragioni in termini di conferimento dei beni al fondo. I beni conferiti possono essere:

  • personali di un coniuge;
  • in comunione legale;
  • in comunione ordinaria con il coniuge o con un terzo.

L’amministrazione dei beni e la cessazione del fondo

All’amministrazione dei beni vincolati si applica la disciplina prevista per la comunione legale dei beni.

Il fondo può essere costituito durante il matrimonio o a seguito di separazione o divorzio. Se ci sono figli minorenni il fondo non si scioglie fino a che questi non hanno raggiunto la maggiore età.

Le cause di cessazione del fondo possono essere: l’annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se non ci sono figli il fondo si scioglie secondo le regole previste dal codice civile per lo scioglimento della comunione legale. Il legislatore non fa alcun cenno circa la cessazione del fondo su accordo delle parti negoziali. Tale silenzio ha suscitato un acceso dibattito in dottrina e giurisprudenza non ancora sopito.

I vantaggi di costituire un fondo patrimoniale

Come stabilisce il primo comma dell’articolo 167 del codice civile, la proprietà dei beni vincolati al fondo spetta ad entrambi i coniugi salvo sia pattuito diversamente nell’atto di costituzione.

I vantaggi di costituire un fondo patrimoniale si ricavano dalla lettura dell’articolo 170 del codice civile. I creditori non possono aggredire i beni destinati al fondo patrimoniale per rapporti che sono estranei al soddisfacimento dei bisogni della famiglia. Sono invece aggredibili i beni per i debiti derivanti da rapporti costituiti per far fronte ai bisogni della famiglia. L’esecuzione è inoltre consentita per i debiti contratti per scopi diversi a quello di far fronte ai bisogni della famiglia ma non conosciuti come tali dal debitore. Non è invece consentita per i debiti conosciuti dal titolare come estranei ai rapporti familiari.

Le tutele per i creditori

Il codice civile prevede delle tutele per i creditori ponendo perciò dei limiti ai vantaggi conseguibili con la costituzione del fondo patrimoniale.

Un primo strumento a tutela dei creditori è l’azione revocatoria ordinaria di cui all’articolo 2901 del codice civile. Con tale strumento il creditore può agire in giudizio per domandare che venga dichiarata l’inefficacia del vincolo di un bene a fondo patrimoniale quando il debitore è a conoscenza che l’apposizione del vincolo su tale bene è pregiudizievole alle ragioni del creditore. Il creditore ha tempo 5 anni per agire in revocatoria da quando l’atto è diventato opponibile ai terzi ovvero dalla data in cui è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio.

Il secondo strumento a tutela dei creditori è l’azione revocatoria fallimentare che può essere attivata per l’esecuzione dei beni del fondo patrimoniale quando l’atto di costituzione del fondo patrimoniale è stato annotato all’atto di matrimonio nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento.

Il terzo e ultimo strumento di tutela dei creditori è l’articolo 2929-bis introdotto nel codice civile nel 2015. Con tale strumento il creditore “pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato trascritto”.

La costituzione del fondo patrimoniale e il ruolo del notaio

Fatte queste necessarie premesse sulla disciplina codicistica del fondo patrimoniale si viene alla parte che qui più interessa e che coinvolge la figura professionale del notaio: quella attinente alla costituzione del fondo.

La legge individua dei requisiti formali per la validità dell’atto costitutivo di fondo patrimoniale. Il fondo dev’essere costituito per atto pubblico notarile alla presenza di due testimoni.

La costituzione del fondo patrimoniale d’altra parte costituisce una convenzione matrimoniale e segue dunque la disciplina dettata dall’articolo 162 del codice civile. La norma prevede che “Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte ai terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e le generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma”. L’atto di costituzione del fondo dev’essere annotato al registro dello stato civile per l’opponibilità ai terzi.

La pubblicità legale del fondo patrimoniale

Così si assolve una delle formalità prescritte dalla legge per la costituzione del fondo ossia l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio.

Secondo la dottrina maggioritaria l’atto costitutivo del fondo, che individua le regole di amministrazione e circolazione dei beni del fondo, va tenuto distinto dall’atto che individua i beni destinati e il vincolo almeno sotto il profilo del regime pubblicitario. L’atto che individua i beni da destinare al fondo e il vincolo sarebbero soggetti alla disciplina pubblicitaria imposta dalla natura del bene, senza prescindere dal presupposto fondamentale dell’iscrizione della convenzione nel registro dello stato civile.

Tornando al regime della pubblicità legale l’articolo 2647, primo comma del codice civile, afferma che “Devono essere trascritti, se hanno per oggetto beni immobili, la costituzione del fondo patrimoniale, le convenzioni matrimoniali che escludono i beni medesimi dalla comunione tra i coniugi, gli atti e…”.

Questa è la seconda forma di pubblicità richiesta ovvero quella di trascrizione nei pubblici registri immobiliari che va rispettata se la costituzione ha ad oggetto beni immobili.

Infine, se l’atto comporta anche il trasferimento di diritti reali su beni immobili si aggiunge l’obbligo pubblicitario di trascrizione ai sensi del primo comma dell’articolo 2643 del codice civile.

La giurisprudenza sulla natura della pubblicità

Sulla natura della pubblicità dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 12545 del 10/05/2019.

In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario, perché la costituzione del fondo patrimoniale, di cui all’art. 167 c.c., è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 c.c. in materia di forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella di cui al quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

L’annotazione del contratto nel registro dello stato civile è pubblicità dichiarativa che rende la costituzione del fondo patrimoniale opponibile ai terzi.

La registrazione nei pubblici registri immobiliari o le altre forme pubblicitarie legate alla natura dei beni vincolati sono una mera pubblicità notizia.

La costituzione del vincolo di destinazione e il trasferimento di diritti

L’altro aspetto della costituzione di un fondo patrimoniale di cui non si è ancora parlato, se non con qualche accenno, e che interessa il ruolo del notaio è il trasferimento della proprietà dei beni o di diritti reali minori sui beni che vengono vincolati.

Con l’atto pubblico entrambi i coniugi, uno solo di essi, le parti dell’unione civile o un terzo destinano, apponendo un vincolo, beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito ad un patrimonio separato appositamente creato per far fronte ai bisogni della famiglia.

Come già accennato i beni che vengono conferiti possono essere di proprietà di entrambi i coniugi o di entrambe le parti dell’unione civile, di uno solo di essi o di un terzo. Il proprietario di tali beni pur, ponendo il vincolo sui beni di sua proprietà destinandoli al soddisfacimento dei bisogni familiari, può riservarsi la proprietà dei beni conferiti. Ciò significa, in termini pratici, che l’intestatario del bene rimane lo stesso. In tal caso si costituisce in capo all’altro coniuge un diritto di godimento dei beni senza modificarne la titolarità o trasferirne la proprietà.

La costituzione del fondo patrimoniale: traslativa e non traslativa

La presenza o l’assenza di trasferimento della proprietà determina la classificazione degli atti di costituzione del fondo patrimoniale in:

  • atto di costituzione di fondo patrimoniale traslativo e
  • atto di costituzione di fondo patrimoniale non traslativo.

Tale distinzione rileva ai fini del trattamento fiscale dell’atto e quindi del pagamento delle imposte.

Introduzione al trattamento fiscale della costituzione del fondo patrimoniale

Si ha atto di costituzione traslativo quando il coniuge o una parte dell’unione civile, con la costituzione del fondo, trasferisce un bene a favore dell’altro coniuge o dell’altra parte dell’unione civile. Si ha altresì atto di costituzione traslativo quando un terzo, con la costituzione del fondo, trasferisce un bene a favore di una coppia di coniugi o dell’unione civile. In entrambi i casi non c’è riserva della proprietà da parte di chi dispone. La disciplina tributaria applicabile a tale atto è quella sull’imposta sulle successioni e donazioni.

La costituzione del fondo patrimoniale è non traslativa quando non varia la titolarità del bene che viene vincolato e l’atto ha ad oggetto solo la costituzione del vincolo. Si tratta di un atto che non ha ad oggetto una prestazione a contenuto patrimoniale e che pertanto è soggetto a registrazione in termine fisso e al pagamento dell’imposta di registro in misura fissa.

La differenza tra atto traslativo e non traslativo influisce anche sull’applicazione delle imposte ipotecaria e catastale.

Se l’atto è non traslativo tali imposte si applicano in misura fissa. Se la costituzione del fondo è traslativa invece si applicano le imposte in misura proporzionale:

  • l’imposta di trascrizione nella misura del 2%
  • quella catastale nella misura dell’1%.

La base imponibile di calcolo delle imposte è quella prevista ai fini del calcolo dell’imposta di registro.

La tassazione della costituzione di fondo patrimoniale non traslativo

Al fine di comprendere meglio la tassazione della costituzione di fondo patrimoniale non traslativo, di seguito verranno esposti due casi distinti.

La costituzione del fondo patrimoniale fatta da entrambi i coniugi o parti dell’unione civile

Il primo caso si ha quando entrambi i coniugi o le parti dell’unione civile conferiscono al fondo patrimoniale il bene o i beni di cui sono comproprietari.

Oggetto dell’atto è la costituzione di un vincolo non traslativo in quanto non c’è alcun trasferimento di diritti.

In tale caso dunque si ha un atto che ha ad oggetto una prestazione a contenuto non patrimoniale che è tassato come segue:

  • imposta di registro in misura fissa pari a 200,00 euro sia che il bene o i beni siano immobili o mobili e siano dunque soggetti o meno a trascrizione;
  • imposta di bollo in misura pari a 45,00 euro per gli atti non soggetti a pubblicità e in misura pari a 155,00 euro per gli altri;
  • solo in caso di formalità pubblicitarie imposta ipotecaria in misura pari a 200,00 euro e tassa ipotecaria pari a 35,00 euro.

Il fondo patrimoniale costituito da un solo coniuge o una parte dell’unione civile

Si ha sempre costituzione del fondo patrimoniale non traslativo quando un coniuge, una parte dell’unione dell’unione civile conferisce al fondo patrimoniale un bene di sua proprietà riservandosene la proprietà. Tale ipotesi costituisce applicazione della disposizione contenuta nel primo comma dell’articolo 168 del codice civile secondo cui “La proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetta ad entrambi i coniugi, salvo che sia diversamente stabilito nell’atto di costituzione”. Il coniuge disponente infatti riservandosi la proprietà impedisce che la proprietà dei beni costituenti il fondo patrimoniale spetti ad entrambi i coniugi.

L’amministrazione finanziaria ritiene che in tale ipotesi non si configuri il trasferimento di alcun diritto, nemmeno di godimento, al coniuge non disponente. Con circolare 221/E del 30/11/2000 l’Amministrazione finanziaria infatti affermava che “Anche in tale ipotesi non vi è effetto traslativo. A tale conclusione induce la considerazione che il fondo è funzionale ai bisogni della famiglia e che fa carico ai coniugi, e più precisamente al coniuge proprietario, l’obbligo di assistenza economico – materiale della famiglia”.

L’atto pertanto rientra nella categoria degli atti costitutivi di vincolo non traslativi soggetti all’imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa (vedi sopra).

La tassazione della costituzione di fondo patrimoniale traslativa

Si ha costituzione di fondo patrimoniale traslativa quando un coniuge, una parte dell’unione civile o un terzo conferiscono al fondo patrimoniale uno o più beni di loro proprietà senza tuttavia riservarsi la proprietà di tali beni. Si configurano così delle donazioni: di un coniuge all’altro, della parte civile all’altra, del terzo alla coppia. La disciplina tributaria pertanto applicabile all’atto di costituzione del fondo è quella delle imposte sulle successioni e donazioni.

L’agenzia delle entrate tuttavia con circolare 221/E 30/11/2000 ha dato rilevanza ai fini dei risvolti fiscali all’avvenuta accettazione o meno da parte dell’altro coniuge. Se c’è accettazione ha luogo l’effetto traslativo della proprietà al 50% dei beni destinati al fondo. Ed in tal caso l’atto è soggetto all’imposta sulle successioni e donazioni. Se non c’è accettazione invece non si verifica l’effetto traslativo. L’atto pertanto, comportando la sola costituzione del vincolo di destinazione, è soggetto solo all’imposta di registro in misura fissa.

Seguirà la disciplina dell’imposta sulle successioni il caso in cui la costituzione del fondo avvenga per testamento e la disciplina dell’imposta sulle donazioni il caso in cui la costituzione del fondo avvenga per atto tra vivi.

Con l’atto pubblico dunque si costituisce il vincolo di destinazione e si trasferisce un diritto in capo al soggetto non disponente. L’atto perciò contiene una prestazione a contenuto non patrimoniale (la costituzione del vincolo) e una prestazione a contenuto patrimoniale (la donazione).

Si formulano di seguito tre ipotesi relative all’applicazione delle imposte.

La costituzione del fondo fatta da un coniuge o dal terzo che non si riservano la proprietà

Si applica l’imposta sulle donazioni che viene calcolata sul valore dei beni oggetto di costituzione del fondo patrimoniale quando il coniuge o la parte dell’unione civile disponente non si riserva la proprietà trasferendo la metà indivisa dei beni all’altro coniuge o partner.

L’imposta di donazione si applica anche nel caso in cui il terzo non si riserva la proprietà destinandola per il 50 % a ciascun coniuge o parte dell’unione civile. L’imposta andrà calcolate applicando alla base imponibile le aliquote e le franchigie determinate sulla base del vincolo di parentela o affinità sussistente tra il disponente e la coppia. L’atto dunque determina sia la costituzione di un vincolo sia il trasferimento di diritti ed è pertanto un atto di costituzione di vincolo traslativo.

Secondo l’amministrazione finanziaria se il terzo si riserva la proprietà del bene c’è comunque l’attribuzione di un diritto di godimento alla coppia. Si legge nella circolare 221/E del 30/11/2000 che “l’atto deve essere assoggettato al trattamento impositivo previsto per gli atti di trasferimento a titolo gratuito. Infatti, in questo caso, sebbene non si verifichi l’effetto traslativo della piena proprietà dei beni conferiti, tuttavia, dalla costituzione del fondo deriva per i coniugi il vantaggio, di carattere economico, di utilizzare i frutti prodotti dai beni che vi sono destinati”.

Con riguardo al calcolo delle imposte l’amministrazione finanziaria prosegue poi affermando che “Questa fattispecie non risulta espressamente disciplinata dal testo unico dell’imposta sulle successioni e donazioni e, pertanto, ai fini della determinazione del valore della base imponibile, troveranno applicazione i criteri previsti dall’articolo 17 del medesimo decreto per la determinazione del valore delle rendite“.