La cessione del contratto di rent to buy si ha quando il conduttore cede il contratto a terzi prima della sua scadenza. E, in ogni caso, prima che sia perfezionato il contratto finale di cessione del bene, a patto che tale facoltà non sia stata espressamente preclusa dal contratto originario.
La cessione del contratto sarà dunque possibile:
- solamente nella prima fase
- solo con riguardo al contratto iniziale, e cioè al contratto per la concessione in godimento del bene.
In tale ipotesi, la cessione sarà possibile fino a quando il contratto iniziale non sarà giunto a scadenza:
- per decorrenza del termine finale
- per acquisto dell’immobile.
Sino a quel momento vi sono ancora delle posizioni contrattuali contrapposte. E, di conseguenza, vi sono prestazioni ancora da eseguire, sia in termini di concessione dell’utilizzo del bene, sia in termini di pagamento del canone nella doppia componente.
L’efficacia della cessione del rent to buy
La cessione del contratto rent to buy non può prescindere dal consenso della parte concedente/proprietaria. La legge ammette il consenso preventivo, ma se la cessione è stata consentita preventivamente, con specifica clausola inserita in contratto, allora sarà efficace nei confronti del concedente/proprietario solo dal momento in cui gli verrà notificata. Ovvero, dal momento in cui sarà accettata da quest’ultimo.
Si evidenzia come la legge consenta anche il consenso successivo. Salvo che, naturalmente, non sia venuto meno il contratto ceduto e che permangano tutte le condizioni richieste per la cessione.
La trascrizione del contratto di cessione
Opinione prevalente ammette la trascrivibilità della cessione del contratto di rent to buy. Vi è di fatti parere quasi omogeneo nel ritenere che la cessione rappresenta un negozio destinato a modificare un contratto trascritto. Dunque, deve essere portato a conoscenza dei terzi con gli stessi strumenti che sono stati utilizzati per il contratto modificato.
Gli effetti della cessione
Una volta che la cessione del contratto rent to buy è diventata efficace, il conduttore originario (cedente) viene liberato dai suoi obblighi, come quello di pagare i canoni.
In ogni caso, l’efficacia liberatoria si può derogare: al concedente/proprietario è infatti consentito, nell’esprimere il proprio consenso alla cessione, non liberare il cedente, con la conseguenza che potrà sempre agire nei confronti di quest’ultimo nel caso di inadempimento da parte del cessionario.