Il contratto di permuta è un contratto tipico di alienazione previsto dal codice civile all’art. 1552, in cui il legislatore lo definisce “il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all’altro”.

Il codice civile dedica al tema solamente quattro articoli (artt. 1552-1555 cc.), rinviando invece alla disciplina della compravendita ogni ulteriore richiamo.

Cos’è la permuta

La permuta è dunque un contratto di scambio che costituisce una forma evoluzione del baratto: riguarda infatti lo scambio reciproco di beni o diritti fra soggetti, senza che vi sia passaggio di somme di denaro tra essi.

Di qui, la principale e più profonda differenza con il contratto di compravendita: in questa seconda formula contrattuale, infatti, lo scambio riguarda cose e denaro.

Con le sue caratteristiche sopra parzialmente esposte, inoltre, il contratto di permuta ben si inserisce all’interno della categoria dei contratti consensuali con effetti traslativi. Gli effetti dell’accordo si producono infatti, di norma, in modo immediato.

Differenze tra contratto di permuta e compravendita

Abbiamo in parte già rammentato quale sia la principale differenza tra il contratto di permuta e quello di compravendita. Se infatti nella permuta si ha uno scambio di sole cose tra le parti, con la vendita sorge un’obbligazione pecuniaria: una delle due parti si obbliga infatti al pagamento di un corrispettivo in denaro.

Attenzione però. Come vedremo nei prossimi paragrafi, non si ha dunque contratto di permuta se il contratto prevede che l’acquirente possa adempiere l’obbligazione con beni diversi dal denaro, o se al contratto di vendita segue una dazione di pagamento, un’intesa tra le parti, successiva a quella originaria, con cui le stesse stabiliscono una modalità diversa di adempimento della prestazione originaria.

Altra differenza tra permuta e vendita riguarda le spese. Stando all’art. 1554 c.c., infatti, salvo patto contrario le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali. Di contro, nella vendita le spese sono a carico del compratore nell’ipotesi in cui non sia stato pattuito diversamente.

La consegna della vecchia auto è vendita o permuta

Ricollegandoci a quanto già parzialmente espresso circa la diversa natura della vendita o della permuta, giova introdurre un tipico esempio illustrativo, quello del reso della vecchia auto per ottenere uno sconto in concessionaria per l’acquisto di una nuova auto. In questo caso è giusto parlare di vendita o di permuta?

Per la giurisprudenza, la soluzione è da ricercarsi nell’analisi della volontà delle parti, piuttosto che in quella del valore economico del bene.

Con sentenza n. 5605/2014, per esempio, la Corte di Cassazione evidenziò come un contratto traslativo della proprietà in cui la controprestazione abbia cumulativamente ad oggetto una cosa in natura e una somma in denaro, si possa realizzare sia la fattispecie della compravendita con integrazione del prezzo in natura che quella della permuta con supplemento in denaro.

Agli effetti della qualificazione del contratto – si legge infatti nella pronuncia della Suprema Corte giudicante – è necessario ricostruire gli interessi comuni e personali, che le parti avevano inteso regolare con il negozio, ed accertare se i contraenti avessero voluto cedere un bene in natura contro una somma di denaro, che, per ragioni di opportunità, avevano parzialmente commutata in un altro bene, ovvero avessero concordato lo scambio tra loro di due beni in natura e fossero ricorsi all’integrazione in denaro, soltanto per colmare la differenza di valore tra i beni stessi”.

Permuta con cosa futura

Una particolare ipotesi di permuta è quella in cui gli effetti traslativi non si verifichino in modo immediato. Si può infatti ben considerare un caso di permuta di cosa presente con cosa futura, come avviene a volte in edilizia: il proprietario di un’area edificabile la può cedere al costruttore (cosa presente) in cambio di una parte della proprietà immobiliare che verrà edificata (cosa futura).

Dinanzi a una simile ipotesi avremo pertanto da una parte un effetto traslativo immediato (lo scambio della cosa presente) e dall’altra parte un effetto traslativo differito (lo scambio della cosa futura).

Anche in tale scenario, però, per qualificare correttamente la permuta bisognerà analizzare puntualmente la volontà delle parti, al fine di escludere l’esistenza di due contratti distinti (la compravendita del terreno e la promessa di vendita di parte della proprietà dell’edificio).

Permuta e garanzia per l’evizione

Un’altra delle principali differenze tra il contratto di compravendita e quello di permuta è la garanzia per l’evizione, il fenomeno che si verifica nell’ambito di una compravendita se il compratore viene privato della cosa acquistata da parte di un terzo che ha rivendicato un diritto su quella cosa.

Stando all’art. 1483 del codice civile “se il compratore subisce l’evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell’articolo 1479″.

Ebbene, anche nella permuta troviamo un simile diritto, con il permutante che potrà ottenere il risarcimento del danno. L’art. 1553 del codice civile aggiunge però che “il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita, salvo in ogni caso il risarcimento del danno”.

In altri termini, al permutante è riconosciuta la possibilità di:

  1. domandare all’altra parte di restituirgli quando datogli in scambio
  2. ottenere il valore della cosa che aveva ricevuto in scambio e della quale ha sofferto l’evizione.

Contratto di permuta, inadempimento e risoluzione

Concludiamo ricordando come ai sensi dell’art. 1453 c.c. “nei contratti con prestazioni corrispettive, quando uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l’altro può a sua scelta chiedere l’adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno”.

Ma quali sono le ipotesi di inadempimento del contratto di permuta?

Come ben dimostra l’esperienza giurisprudenziale, è tradizionale ipotesi di inadempimento del contratto di permuta quella in cui permutante, dopo il trasferimento del bene, lo venda ad un terzo impedendo così l’esercizio del diritto di proprietà e di godimento pieno ed esclusivo del bene a colui con cui aveva realizzato lo scambio in permuta.

Evidentemente, in questo caso è possibile domandare al giudice la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno.

Un’altra ipotesi diffusa di inadempimento del contratto di permuta è quella della già rammentata permuta di cosa presente con cosa futura. Se colui che si è obbligato a trasferire la proprietà della cosa futura non adempie, l’altra parte ha diritto a richiedere la risoluzione per inadempimento, e il risarcimento del danno.

La tassazione della permuta

Nelle righe seguenti si distinguono tre diverse ipotesi di tassazione della permuta:

  • la permuta tra privati;
  • con un trasferimento soggetto ad iva;
  • con entrambi i trasferimenti soggetti ad iva.

Trasferimenti soggetti ad imposta di registro (tra privati)

L’articolo 43 del Testo Unico sull’imposta di registro detta al primo comma, lettera b) che la base imponibile del calcolo dell’imposta è data: “per le permute, salvo il disposto del comma 2 dell’art. 40, dal valore del bene che da’ luogo all’applicazione della maggiore imposta”.

Per calcolare dunque l’imposta di registro in misura proporzionale del 9% o del 2% (se prima casa), ai sensi dell’articolo 1 della Tariffa parte 1 allegata al Testo Unico, bisogna applicare l’aliquota al valore di ciascun bene trasferito e individuare l’importo che dà il risultato più elevato. L’imposta si paga dunque una sola volta sul bene che dà luogo al valore di imposta più elevato.

Oltre all’imposta di registro si applicano alla permuta le imposte ipotecaria e catastale, anch’esse dovute una sola volta, in misura fissa pari a 50 euro ciascuna.

Questo riguarda il caso in cui entrambi i beni oggetto del trasferimento siano soggetti all’imposta di registro e dunque alla permuta tra privati.

Operazione soggetta ad iva e trasferimento soggetto ad imposta di registro

Nel caso in cui invece il trasferimento di un bene sia soggetto ad imposta di registro e l’altro all’Iva la tassazione segue quanto dettato dall’articolo 40 secondo comma del Testo Unico sull’Imposta di Registro il quale recita “Per le operazioni indicate nell’art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l’imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all’imposta sul valore aggiunto”.

In questo caso, dunque, al bene oggetto di trasferimento non soggetto ad iva si applica l’imposta di registro in misura proporzionale con le aliquote previste dalla Tariffa parte prima all’articolo 1 oltre alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa pari a 50 euro ciascuna, e al bene oggetto di trasferimento soggetto ad Iva, si pagano oltre all’Iva, l’imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro oltre le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa prevista per gli atti soggetti ad Iva, all’imposta di bollo e alla tassa ipotecaria. Risulta pertanto fiscalmente svantaggiosa l’operazione di permuta come appena descritta.

Due trasferimenti soggetti ad Iva

La terza ipotesi che può verificarsi è che l’operazione abbia ad oggetto beni il cui trasferimento sia in entrambi i casi soggetto ad Iva. In tal caso per l’applicazione dell’Iva detta la disciplina l’articolo 11 del D.P.R. 633/1972 il cui primo periodo recita “Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all’imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate”. Entrambi i trasferimenti pertanto sono soggetti ad Iva separatamente. Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l’operazione prevede il pagamento della prima in misura fissa pari a 200 euro una sola volta, e delle seconde in misura fissa pari a 200 euro per ciascun trasferimento.